Disamina biologico forense della conferma di condanna di Massimo Bossetti

Vai ai contenuti

Disamina biologico forense della conferma di condanna di Massimo Bossetti

Università Popolare UNISED | Criminologia, Scienze forensi, Neuroscienze e Security
Pubblicato da Eugenio D'orio in Omicidi · 21 Luglio 2017
Tags: dnabossetti

Sul caso Bossetti esprimo quanto segue nella materia di biologia forense. Ieri, 17 luglio 2017, la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la sentenza di ergastolo nei confronti di Bossetti Massimo, ritenendolo colpevole dell’omicidio di Yara Gambirasio.
In quanto professionista delle materie di biologia e genetica forense, esprimo le mie considerazioni nei seguenti punti:

Circa l’attribuzione del DNA della traccia 31G20
La traccia 31G20, ampiamente oggetto di dibattito nel primo grado di giudizio, circa la sua affidabilità da un punto di vista scientifico prima e forense poi mostra chiaramente che il DNA nucleare rinvenuto è ascrivibile all’imputato. Riguardo le obiezioni sollevate dalla difesa, nello specifico uso di Kit scaduti e assenza della corrispondenza del DNA mitocondriale dell’imputato all’interno della 31G20, ritengo che queste siano considerazioni scientificamente anche giuste, tuttavia inefficaci se puntano ad “invalidare” tale attribuzione di suddetto DNA all’imputato.

Il problema procedurale scientifico e proposte per la sua risoluzione
La difesa dell’imputato, tuttavia, mai ha potuto prender parte ad alcuna operazione circa l’analisi strumentale della suindicata traccia; ciò perché tutto il materiale biologico fu consumato per giungere ad un profilo genetico accettabile. Da un lato, ciò è corretto, ma dall’altro causa un “vizio di fondo”, che si protrarrà per il prossimo grado di giudizio e, se del caso, anche in seguito. Il “nocciolo” è proprio la mancata partecipazione della difesa ai test scientifici che hanno condotto a sentenza di condanna, e ciò non avvenne per colpa certo della difesa, ma neanche per colpa degli operatori incaricati dei RIS. E’ successo per via di lacuna normativa che affligge tale ambito! Si vuole proporre risoluzione di tale problematica sposando quanto proposto precedentemente dal Giudice Gennaro Francione, Presidente del Movimento per il NeoRinascimento della Giustizia, allorquando invita all’introduzione della figura professionale del “Consulente pro-ignoto”, ovvero un professionista che, in assenza di indagato, venga chiamato come “controllore” della bontà delle operazioni scientifiche svolte in caso di accertamenti tecnici ex art 360 c.p.p. Tale figura professionale colmerebbe così una lacuna insita nel sistema che, pericolosamente, abbraccia i settori del diritto e della scienza.

Mancata concessione della super-perizia richiesta dalla difesa
Avendo visionato, perché pubblicamente concessi, gli atti prodotti dalla difesa nei quali si illustravano i motivi di tale richiesta e anche gli accertamenti scientifici all’uopo da operare, non mi meraviglio, in scienza e coscienza, del rigetto della Corte. Gli argomenti erano, tutto sommato, gli stessi già affrontati nel primo grado di giudizio, non v’erano novità di rilievo. L’argomento fu abbondantemente oggetto di discussione in modo completo.

I problemi scientifici alla base di alcune richieste
La difesa, avvalendosi di note scritte riportate dall’illustre Prof. Gill, ma non depositate sottoforma di consulenza tecnica alla Corte, ha sollevato la questione inerente la degradazione del DNA all’aperto, andando ad affermare l’impossibilità che un DNA, come quello attribuito all’imputato, possa restare ancora “genuino”, ovvero idoneo per analisi strumentali, dopo 3 mesi. Così facendo vi è un vizio di fondo scientifico, in quanto, anche le più moderne tecniche non sono neanche lontanamente in grado di datare un DNA, ovvero stimare in maniera certamente scientifica il tempo in cui avvenne il rilascio delle cellule ove repertate. Gli studi bibliografici in merito rappresentano degli spunti sui quali la ricerca deve lavorare, ma, ad oggi va ammesso il limite, ossia impossibilità di datare un DNA. La nozione di base è la seguente: un DNA, da un punto di vista forense, è in grado di rispondere al quesito “chi” posto dai Giudici, mai può rispondere a quesiti “quando” e/o “come”. Si configura dunque come un indizio granitico statico!

La possibile soluzione: Criminologia Dinamica
Consapevoli dunque di tale aspetto circa il DNA, ovvero ben comprendendone peculiarità e limiti, si deve ora porre attenzione sugli altri due quesiti a questo correlati, ovvero “quando e come” fu deposta la 31G20?! Geneticamente, ovvero tramite l’analisi del solo DNA, ciò è fattivamente impossibile! Tuttavia informazioni scientifiche molto importanti in questo merito si possono ottenere tramite lo studio della disposizione spaziale non di una, bensì di molteplici evidenze di tipo genetico/biologico rinvenute. Fattori corollari molto importanti saranno quindi anche la tipologia tissutale delle tracce e la loro quantità, intesa sia come “quantità cellullare, ovvero biologico” che come “quantità genetica, ovvero il solo DNA”. Ciò incarna perfettamente quanto espresso nella “Criminologia Dinamica”, teoria a firma del Giudice Francione e del sottoscritto, già ufficialmente presentata ed accolta in ambito internazionale nello scorso Congresso di Vienna (maggio 2017). Il fine di tale teoria è gestire, da un punto di vista forense, lo “strapotere” connesso al DNA, andando a completare questo con ulteriori informazioni scientifiche che si possono tradurre nella risposta ai quesiti di modo e di tempo, ad oggi manchevoli, ma necessari! Base della teoria è appunto ricostruire la dinamica di quanto avvenuto tramite un “rewind” basato sullo studio della disposizione spaziale, quantitativa e genetica delle diverse evidenze scientifiche rinvenute. Non dimentichiamoci che il DNA, visti i suoi limiti, si configura come un “indizio statico”, che può anche essere granitico, ma ha dei limiti che vanno compensati, e ciò va fatto non con supposizioni, bensì con altri dati scientifici, ottenibili dalle osservazioni suindicate oppure da elementi sicuri e provati della ricerca investigativa tradizionale. Nel merito del caso Bossetti/Gambirasio, sempre parlando in qualità di scienziato forense, e mai come “colpevolista” o “innocentista”, è a mio avviso una questione di diritto atto a garantire la celebrazione del Giusto Processo, ex art 111 Cost., che vengano svolti tali accertamenti integrativi come quelli qui indicati. E’ possibile far ciò avvalendosi dell’esperimento giudiziale, ex art 218 c.p.p., e ciò inoltre, peculiarmente, in quanto esperimento, non necessita il necessario esame di materiale bio-genetico ormai terminato, in quanto si dovrà sviluppare un sistema ripetibile che, di fronte a qualsivoglia giudicante o sperimentatore, dia sempre i medesimi risultati. Si specifica inoltre che il legame della 31G20 con l’atto omicidiario è stato presunto “ipse iure” a seguito della posizione della traccia sugli indumenti intimi della vittima, ma prova scientifica, anche “incrociata”, tra le diverse discipline forensi non c’è, ne si riporta nelle motivazioni della sentenza confermata! Su queste basi i processi sono scientifici. Questo è il futuro verso cui tutti noi, in qualità di professionisti a vario titolo del settore forense, o anche semplici cittadini, dobbiamo tendere.

Prof. Eugenio D’Orio, UNISED, membro del “Movimento per il NeoRinascimento della Giustizia”


Non sono presenti ancora recensioni.
0
0
0
0
0
Inserisci la tua valutazione:
Torna ai contenuti